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Coronavirus e la Costituzione Italiana violata

Coronavirus e la Costituzione Italiana violata

Autore: Sergio Ragaini - Redazione Politica
Data: 15/04/2020 09:09:00

Come ben si sa, l’attuale decreto “io resto a casa” ha imposto norme che sono al di là di ogni diritto della persona. Tuttavia, sono legali? In questo articolo, ci preoccupiamo di mostrare che queste norme violano pienamente la Costituzione Italiana e l’ordinamento giuridico italiano. Quindi, si configurano come norme del tutto prive di valore e di fondamento. Di conseguenza, non hanno alcun valore.

Cari Amici, in questo mio articolo pubblicato di recente, avevo parlato di come Conte, in qualche modo, abbia violato, col suo operato, il fondamento di libertà e democrazia.

Ma cosa effettivamente Conte ha violato con il suo modo di agire? Conte è avvocato, e tra l’altro ha studiato anche a Yale. Quindi la Costituzione Italiana dovrebbe conoscerla a menadito. E dovrebbe conoscere anche la Carta dei Diritti Umani, approvata il 10 dicembre del 1948 all’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, e che all’Articolo 1 afferma:

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. Liberi: ecco la parola magica. Nel comportamento di Conte, seppure in qualche modo sia “portato” da un’emergenza sanitaria, tutto ciò pare essere dimenticato.

Tuttavia, questa libertà è anche garantita dalla Costituzione Italiana, che non può sicuramente essere violata come Conte avrebbe invece fatto. Una libertà violata in diversi punti, e in diversi modi. Per dare seguito al mio precedente articolo, quindi, cerco di fare capire cosa Conte avrebbe violato, e come tutto questo non abbia alcuna giustificazione.

Le principali violazioni di Conte sono di due tipi: la prima è avere violato, a tutti gli effetti, alcuni articoli della Costituzione, e la seconda è l’avere dato valore di Legge a ciò che, a tutti gli effetti, potrebbe averlo. Tuttavia, prima ancora di tutto questo, c’è una terza violazione, che non riguarda più il “che cosa” ma il “come” è stato violato. Vale a dire che Conte, anche nei modi in cui si “è “dato pieni poteri” ha violato la Costituzione, che appunto lo impedisce.

Il Presidente del Consiglio ha citato più volte la Cina per come ha contenuto efficacemente l’epidemia. Non discuto qui se i metodi adottati dalla Cina siano corretti o meno: m’interessa discutere le modalità.

In molti Stati d’Europa, infatti, l'epidemia ha colpito in maniera non indifferente. Tuttavia, i vari Capi di Stato hanno deciso che determinati diritti costituzionali non possono essere soppressi. Tra questi, il diritto di passeggiata all'aria aperta, di fare sport, di spostarsi, seppure con qualche ovvia restrizione.  In Italia questo non  avviene, come non avveniva in Cina, dove la gente era, di fatto, “segregata in casa”.

Ricordiamo però una cosa: la Cina è una Dittatura. E questo vuol dire che le cose possono essere approvate “d’ufficio”, senza che ci sia nessun “intermediario” di alcun tipo. Fino a prova contraria l’Italia è una Democrazia, e quindi ci sono dei principi inviolabili che non possono essere messi in discussione. Nemmeno da un’emergenza sanitaria.

La Costituzione rappresenta il punto più alto dell’Ordinamento Giuridico Italiano. La Costituzione, quindi, è qualcosa di “inviolabile”, in senso assoluto. Qualcosa su cui tutte le Leggi devono appoggiarsi.  Parleremo più avanti anche dell’Ordinamento Giuridico Italiano, per far capire che anche questo è stato violato.  Partiamo ora dalla Costituzione, e mostriamo come Conte l’abbia chiaramente violata.

La Costituzione Italiana, all’Articolo 77, recita:

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art.76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt.61 c. 2, 62 c. 2]. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Come tutte le cose fatte per essere comprese, è chiarissima. E dice chiaramente che non si possono emanare Decreti di nessun tipo senza l’approvazione del parlamento.  E questa è una chiara evidenza: in una Democrazia, l’opposizione è vitale. Un amico, anni fa, mi diceva che la prima domanda che una persona davvero democratica si dovrebbe porre è: “dov’è l’opposizione”?

Insomma: la democrazia considera l’opposizione come fondamentale. Altrimenti, appunto è, a tutti gli effetti, una dittatura.  Inoltre, l’Italia è una Repubblica Parlamentare e non Presidenziale, come per esempio sono gli Stati Uniti. In Italia, quindi, è il parlamento il vero sovrano, composto appunto da governo e opposizione.  Conte ha fatto tutto questo? Assolutamente no! Si è, a tutti gli effetti, “riconosciuto pieni poteri”. Una cosa di questo tipo è incompatibile con la Costituzione, e con qualsiasi Democrazia. Il fatto di essere presidente del consiglio non gli dava nessun diritto di “darsi pieni poteri”: questi glieli poteva dare solo il Parlamento, al quale era comunque tenuto a riferire ogni sua azione.  Una democrazia è anche questo.

Conte non l’ha fatto e ha continuato ad agire come un monarca assoluto, prendendo appunto a modello la Cina, dove non vi sono, come in tutte le dittature, diritti costituzionali garantiti. Ascoltando le sue dichiarazioni, infatti, come ricordavo in un altro articolo, parla più come un dittatore che come un presidente del Consiglio di una nazione democratica. Tuttavia, a questo si potrebbe passare sopra se le sue azioni fossero “veramente” illuminate…

Conte ha emesso un Decreto, denominato  “Io resto a casa”. In questo decreto ha fortemente limitato gli spostamenti delle persone. Ha di fatto “segregato” le persone in casa, limitandone le uscite ai soli motivi di comprovata necessità - tra cui la spesa e portare fuori animali domestici - o per motivi di lavoro o di salute. Ha, inoltre, impedito di uscire  del proprio comune, salvo, oltre che per casi di salute, per casi di “assoluta necessità”. I comprovati motivi di lavoro e salute sono ovviamente accettati.

Per poter dichiarare tutto questo, sono stati istituiti dei moduli di autocertificazione, che sono cambiati, in un mese, circa sei volte… ma questo è il minore dei mali! Un decreto di questo tipo viola ogni libertà personale, e anche la dichiarazione dei Diritti Umani. Misure simili possono essere accettate in una democrazia? Un mio amico ha detto che sembrano più manovre da “coprifuoco militare”  più che da reale gestione di un’epidemia. Ci chiediamo però: lo può fare? La Costituzione glielo permette?

La risposta la dà la stessa Costituzione Italiana, che all’Articolo 13 recita:

“Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art.25 c. 3].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3].

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”

Direi che tutto appare perfettamente chiaro anche stavolta: quello che tecnicamente si chiama l’”obbligo di dimora” può essere stabilito solo dall’Autorità Giudiziaria.

L’obbligo delle persone a restare in casa si configura, a tutti gli effetti, come obbligo di dimora. Che quindi è vietato in ogni caso, e nessuna Legge può imporlo, se non per comprovate motivazioni penali.

Quindi, Conte avrebbe già violato un punto importantissimo della Costituzione: costringere le persone in casa non è permesso.

 “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.”

Quindi, il tenere le persone in casa non è ammissibile, in nessun caso, e nessuna legge lo può fare. Per quanto riguarda la limitazione agli spostamenti, citiamo l’Articolo 16 della Costituzione, che recita:

“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art.120 c. 2, XIII c. 2].

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [cfr. art. 35 c.4].”

Qui si parla di “salvo le limitazioni che la legge stabilisce”. Questo parrebbe dare ragione a Conte, che in fondo avrebbe deciso una “Legge”  che permette di limitare gli spostamenti.

Tuttavia… si tratta proprio di una “legge”?  Se anche fosse una legge, basterebbe la violazione del citato articolo 77 della Costituzione, prima citato, per farla ritenere assolutamente nulla: infatti, manca ogni condizione democratica per poterla promulgare.  Il problema e che… non è nemmeno una legge!  Ci si può chiedere, allora, cosa sia.

Per poterlo capire, occorre fare un passo indietro, e cercare di capire come funziona l’ordinamento giuridico italiano.

Questo è di tipo “piramidale”. Ogni gradino della piramide è superiore a quello sotto. Vediamo quali sono questi “gradini”.

Questi si possono riassumere in quattro passaggi:

Al primo livello, abbiamo la Costituzione. Questa rappresenta il riferimento più alto, e non può essere “toccata” in alcun modo.

Al secondo livello, abbiamo le Leggi. Che regolano la vita dello Stato e i rapporti tra le persone e con le istituzioni.

Al terzo livello, abbiamo i decreti legge, che sono leggi temporanee, che devono essere approvate, però, dal Parlamento.

Al quarto livello, abbiamo i cosiddetti “ordinamenti ministeriali”, che sono quei decreti che hanno solo valore amministrativo, e non possono, per nessun motivo, avere valore di legge.

Quello emesso da Conte è un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (in sigla DPCM). Questo, per l'ordinamento giuridico italiano, è un decreto che può avere solo valore amministrativo, e che, per nessun motivo, può avere valore di legge. Un DPCM è, in base allo schema visto sopra, posto al “punto più basso” dell’ordinamento giuridico italiano (rientrando tra i cosiddetti “ordinamenti ministeriali”), e non può “nemmeno” andare a intaccare i punti appena superiori

Credo che ciò spieghi molto bene cosa è quello che Conte ha fatto: ha elaborato un qualcosa che, essendo stato elaborato “solo da lui”, può avere solo valore amministrativo, e che non può assolutamente essere considerato legge. Non ha alcun valore di legge.

Di conseguenza, assolutamente non potrebbe andare a toccare quello che è al vertice di questo ordinamento giuridico: la Costituzione (come ha fatto nell’Articolo 13, che non può essere toccato da nessuna legge). Sarebbe come se, in un’azienda, un fattorino si mettesse a discutere gli ordini dell'Amministratore Delegato.

Riepiloghiamo: Conte ha varato un DPCM, che ha solo valore amministrativo, gli ha dato valore di legge (e già questo è un arbitrio non ammesso, per l’ordinamento giuridico italiano) e in più, con quello che è il punto più basso dell’ordinamento giuridico italiano (appunto un DPCM) è andato ad “intaccare” dei principi costituzionali che sono posti al livello più alto (vedi articolo 13).

Insomma, direi che ce n’é abbastanza! Soprattutto per mostrare che, da oltre un mese, la gente è “segregata” in casa in nome di un qualcosa… che non è nemmeno una legge, e non ha alcun valore di legge!

Insomma: è segregata in casa, e si vede limitare pesantemente gli spostamenti, che gli impediscono di uscire dal loro comune, compreso andare a fare la spesa dove si vuole (e anche questo è un abuso, che va contro la libertà della persona), in base a nulla! Infatti, questo decreto è nulla!

In pratica, se una persona domani decidesse, da Milano, di prendere il Freccia Rossa, scendere a Firenze, andare a vedere Santa Maria Novella e Santa Croce, fare una passeggiata sul lungarno, e poi tornare a casa alla sera… ebbene, lo potrebbe fare senza problemi! Nessuna legge glielo può impedire, e la Costituzione glielo garantisce come diritto inalienabile, visto che l’attuale decreto non ha alcun valore legale. Direi che ce n’è abbastanza, non credete?

Riferimenti e approfondimenti:

La Carta dei Diritti Umani:

https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=itn

La Costituzione Italiana:

http://www.senato.it/1024

Rifiutarsi di firmare un verbale:
https://www.laleggepertutti.it/364562_si-puo-rifiutare-di-firmare-un-verbale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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